Studio Legale Caminiti - Covid19 - D.l. 25/03/2020 n. 19 e nuove sanzioni
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Covid19 – D.L. 25/03/2020 n.19 e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Covid19 – D.L. 25/03/2020 n.19 e nuove sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

L’incremento dei casi di contagio e di decesso connessi alla situazione epidemiologica in essere ha determinato il nostro Governo ad emanare un nuovo decreto-legge (l’ennesimo, per la verità), che espressamente si propone di introdurre misure ancor più adeguate e proporzionate per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19. Nella specie, il predetto decreto, oltre a tipizzare le misure di contenimento, disciplina i rapporti Stato-Regione, contemplando espressamente il potere delle singole Regioni di introdurre misure ancor più restrittive rispetto a quelle statali, nell’ambito delle attività di loro competenza. Di talché potrà accadere, in futuro, che le singole realtà regionali adottino misure differenziate, superando in tal modo la situazione di omogeneità attualmente esistente.

Ad ogni modo, nel panorama delle novità introdotte dal decreto-legge 19/2020, è significativa la previsione normativa contenuta nell’art. 4, che delinea un nuovo sistema sanzionatorio che supera quello sino ad ora esistente. Come noto, infatti, nelle ultime settimane si sono registrate numerose denunce per il reato di cui all’art. 650 c.p. che sanziona, con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda fino ad Euro 206, la condotta di chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o igiene.

Ebbene, il nuovo decreto promuove una differenziazione tra le ordinarie violazione delle misure di contenimento, punendole non più ai sensi dell’art. 650 c.p. bensì con sanzioni amministrative da Euro 400 ad Euro 3000 , e la violazione specifica del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, in ragione della positività al virus. In quest’ultimo caso, la violazione del divieto di allontanamento comporterà la contestazione del reato di cui all’art. 260 del regio decreto 27/07/1934 n. 1265, sanzionato, sulla scorta delle modifiche apportate dall’art. 4 comma 7, con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5.000, salvo che la condotta non integri il più grave reato di cui all’art. 452 c.p. (epidemia colposa, punita con la reclusione da uno a cinque anni).

Salvo che non si configuri un’ipotesi di reato, il cui accertamento e punizione è demandata all’Autorità Giudiziaria, competente ad irrogare le sanzioni per le violazione dei divieti previsti dal predetto decreto legge è il Prefetto, mentre le violazioni delle misure adottate a livello regionale ed infra-regionale sono sanzionate dalla medesima autorità che le ha disposte.

Ma cosa accade a chi, nelle scorse settimane, sia stato denunciato per il reato di cui all’art. 650 c.p.? Sul punto, l’art. 4 comma 8 affronta le questioni di diritto intertemporale stabilendo che “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”. Il che significa che gli eventuali procedimenti penali sino ad ora instaurati ai sensi dell’art. 650 c.p. saranno archiviati, con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Sulla scorta, dunque, di quanto sopra argomentato, il nuovo decreto legge prevede le seguenti tipologie di sanzione:

  1. Salvo che il fatto costituisca reato (art. 260 regio decreto del 27/07/1934 n. 1265 o art. 452 c.p.), la mancata osservanza delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad Euro 3.000 (e non si applicano le sanzioni previste dall’art. 650 c.p.). Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le suddette sanzioni sono aumentate sino ad un terzo;
  2. Qualora il mancato rispetto delle misure sia attribuibile all’esercente di un pubblico esercizio o di un’attività produttiva commerciale, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
  3. La mancata osservanza delle misure da parte di un soggetto sottoposto al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, essendo sottoposto a quarantena, comporta la contestazione del reato di cui all’art. 260 del regio decreto 27/07/1934 n. 1265, sanzionato con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5.000 o, nelle ipotesi più gravi, del reato di cui all’art. 452 c.p. (epidemia colposa, punita con la reclusione da uno a cinque anni).

In base alla disposizione di cui all’art. 4 comma 8, le sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni, originariamente qualificate ai sensi dell’art. 650 c.p., commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (26 marzo).

Ora, sebbene la situazione di emergenza esistente abbia da subito imposto l’assunzione di decisioni immediatamente efficaci a tutela della salute della collettività, oltre che dell’economia, il proliferare di provvedimenti legislativi e l’introduzione, con essi, di nuove e diverse misure sono all’evidenza forieri di incertezza nei cittadini. Si pensi che nell’arco di poche ore la violazione delle misure normativamente introdotte per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 da parte di soggetto non sottoposto alla quarantena ha smesso di assumere rilievo penale, integrando invece un illecito amministrativo. Chiaro che una disposizione di tal sorta, pur pensata nel rispetto del principio di favor rei, ingenera nella collettività confusione in un momento storico in cui, invece, dovrebbe prevalere, almeno sul piano normativo, certezza e chiarezza.

Avv. Samantha Sacchetti