Studio legale Caminiti-Messaggi Whatsapp, email e sms: sono prove documentali
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MESSAGGI WHATSAPP, EMAIL E SMS: SONO PROVE DOCUMENTALI

MESSAGGI WHATSAPP, EMAIL E SMS: SONO PROVE DOCUMENTALI

LA QUESTIONE

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, nella parte in cui ha condannato l’appellante alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità).

L’imputato, a firma del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo, tra gli altri, la nullità e l’inutilizzabilità degli esiti delle comunicazioni telematiche registrate sulla memoria del proprio telefono cellulare. A dire della difesa, tali comunicazioni erano state infatti acquisite all’esito dell’illegittima ispezione compiuta dalla Polizia Giudiziaria, che aveva provveduto a riprodurre fotograficamente la schermata delle comunicazioni intercorse tra l’imputato e un possibile acquirente. In particolare, la difesa ha lamentato la violazione dell’articolo 15 della Costituzione, il quale tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione, nel rigettare l’eccezione difensiva, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “i messaggi whatsApp, così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare, hanno natura di documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti”.

Secondo la Suprema Corte, dunque, la natura di prova documentale dei messaggi reperiti nella memoria del telefono cellulare dell’imputato comporta che essi siano acquisibili con qualunque modalità atta alla raccolta del dato, ivi compresa la riproduzione fotografica esperita dagli agenti operanti.

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 12/11/2019) 17/01/2020, n. 1822