Studio legale Caminiti - Divorzio:no obbligo assegno con nuova convivenza
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ASSEGNO DI DIVORZIO: CESSA L’OBBLIGO NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA

ASSEGNO DI DIVORZIO: CESSA L’OBBLIGO NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO INSTAURI UNA NUOVA CONVIVENZA

Il CASO

La Corte di Appello di Trieste aveva respinto la richiesta di cessazione dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, convivente more uxorio con altra persona. La domanda era stata respinta sulla base della circostanza che non sarebbe stata provata la modifica in melius delle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione, sez. I Civile con l’ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5974 ha ribadito il principio secondo cui “se il beneficiario dell’assegno instaura una nuova famiglia, ancorché di fatto, cessa definitivamente la percezione dell’assegno” (così confermando le precedenti decisioni :cfr. Cass. 6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass. 4649/2017; Cass. 2732/2018).
Difatti, secondo i Giudici della Suprema Corte “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
Precisa, altresì, che la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.
La Corte, inoltre, richiama l’ordinanza n. 18111/2017, secondo cui “non assume rilievo nemmeno la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario”.